"Il povero è sacramento di Cristo!" B. Savina

WHISTLEBLOWING

La Congregazione Sorelle Dei Poveri Di Santa Caterina Da Siena si è dotata di un sistema per la gestione di quanto previsto dalla nuova disciplina Whistleblowing – D.Lgs. 24/2023 che recepisce la Direttiva UE 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione – ovvero di una piattaforma di segnalazione interna per coloro che intendano segnalare, in buona fede, uno dei seguenti comportamenti, atti o omissioni:

  • - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • - condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni di modelli organizzativi;
  • - illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’UE o nazionali (appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);
  • - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’UE, tutelati ai sensi dell’art. 325 TFUE;
  • - atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’art 26 par 2 TFUE, comprese le violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché di imposte sulle società;
  • - atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’UE nei settori indicati nei punti c), d) e e);
  • - informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
  • - attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
  • - fondati sospetti.

Non possono essere oggetto di segnalazione rilevante ai fini della presente Procedura:

  • - contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti con figure sovraordinate (ad esempio vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'Ente);
  • - segnalazioni di violazioni laddove gli atti dell'Unione europea o nazionali già prevedano per tali violazioni apposite procedure di segnalazione;
  • - segnalazioni in materia di sicurezza nazionale, di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.

Le segnalazioni devono essere fatte a tutela dell’integrità dell’Ente. Le Segnalazioni non possono riguardare meri sospetti o voci. Inoltre il Segnalante - per consentire al gestore della Segnalazione di svolgere le dovute verifiche sui fatti esposti - deve fornire tutti eli elementi utili affinché la Segnalazione sia sufficientemente chiara, circostanziata, fondata su elementi precisi e, se possibile, corredata da documentazione a supporto.

I SOGGETTI TUTELATI (SEGNALANTI) SONO:

  • - dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
  • - dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
  • - dipendenti degli enti pubblici economici;
  • - dipendenti degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;
  • - dipendenti delle società in house;
  • - dipendenti degli organismi di diritto pubblico;
  • - dipendenti dei concessionari di pubblico servizio;
  • - lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
  • - lavoratori autonomi
  • - titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’articolo 409 c.p.c. e all’art. 2 d. lgs. 81/15, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato;
  • - lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni/servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  • - liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • - volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • - azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

La tutela si applica anche a:

  • - Facilitatori, ossia i soggetti preposti ad assistere il segnalante;
  • - Persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • - Colleghi di lavoro della persona segnalante e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  • - Enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

La tutela è prevista anche:

  • - quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • - durante il periodo di prova;
  • - successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE

L’accesso alla piattaforma viene gestito in modalità no-log, al fine di impedire l’identificazione del segnalante che intenda rimanere anonimo.

Dopo l’accesso il segnalante sarà guidato nella compilazione di un questionario formato da domande aperte e/o chiuse che permetteranno di fornire gli elementi caratterizzanti la segnalazione (fatti, contesto temporale, etc.).

Al termine della compilazione del questionario, la piattaforma chiederà al segnalante se intenda o meno fornire la propria identità. In ogni caso, il segnalante potrà fornire le proprie generalità in un secondo momento, sempre attraverso la piattaforma.

Al momento dell’invio della segnalazione, la piattaforma rilascerà al segnalante un codice identificativo univoco come ricevuta. Questo numero, conosciuto solamente dal segnalante, non potrà essere recuperato in alcun modo in caso di smarrimento.

Il codice identificativo servirà al segnalante per accedere, tramite la piattaforma, alla propria segnalazione al fine di: monitorarne lo stato di avanzamento; inserire ulteriori elementi per circostanziare la segnalazione; fornire le proprie generalità; rispondere ad eventuali domande di approfondimento.

Tramite la piattaforma è possibile inoltre inviare una segnalazione audio tramite la cosiddetta casella vocale, se si vuole, sempre in forma anonima.

CHI GESTISCE LA SEGNALAZIONE

Il compito di gestire le segnalazioni è affidato a un consulente esterno, dotato di autonomia e indipendenza rispetto al management dell'Ente nonché formato alla gestione di segnalazione.

La piattaforma rilascerà al termine della procedura di segnalazione un codice identificativo univoco come ricevuta. Poi il ricevente della segnalazione autorizzato, gestirà la segnalazione entro i 90 giorni successivi.

TUTELA E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Nessuna ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, può derivare in capo a chi abbia in buona fede effettuato una segnalazione. Inoltre, sono previste sanzioni nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante.

Sono previste sanzioni nei confronti del segnalante, ove possibile, nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare l’Ente, il segnalato o soggetti interessati dalla segnalazione. L’Ente potrà inoltre intraprendere le opportune iniziative anche in sede giuridica.

TUTELA DEL SEGNALATO

La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato. Qualora, a seguito di concreti riscontri acquisiti a riguardo della segnalazione, si decida di procedere con l’attività istruttoria, si potrà contattare il segnalato al quale verrà garantito il diritto di fornire ogni eventuale necessario chiarimento.

TUTELA DELLA PRIVACY

Gli eventuali dati personali e sensibili contenuti nella segnalazione, inclusi quelli relativi all’identità del segnalante o di altri individui, verranno trattati nel pieno rispetto della normativa, comunitaria e nazionale, in materia di protezione dei dati personali.

L’informativa per il Segnalante è consultabile e scaricabile all’interno della Piattaforma.

SORELLE DEI POVERI DI S. CATERINA DA SIENA

La Congregazione delle Sorelle dei Poveri di S. Caterina da Siena nasce a Siena nel 1974
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